Stupefacenti ed uso personale
Stupefacenti ed uso personale
Da un articolo del quotidiano Il Sole 24Ore del 19 agosto si legge che secondo i data pubblicati dal bollettino annuale EMCDDA (Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze) l’Italia si trova ai primi posti della classifica europea per il consumo di droghe. In particolare, l’Italia si trova al terzo posto, dopo la repubblica Ceca e la Francia, nella percentuale di persone che va dai 15 ai 64 anni che nell’ultimo anno ha assunto droga e addirittura al secondo, se si considera il consumo di cannabis.
Ma quali sono le conseguenze previste per chi fa uso di sostanze stupefacenti?
Tutti (o quasi) sanno che usare e avere stupefacenti è vietato. La legge (D.P.R. n. 309/1990, art. 73) punisce chi coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna sostanze stupefacenti o psicotrope: è evidente che il legislatore ha voluto vietare qualsiasi azione inerente alle sostanze stupefacenti e introdurre così un divieto assoluto.
Le condotte sopra riportate possono integrare un illecito penale e quindi diversi reati che comportano la pena della:
- a) reclusione e quindi il carcere;
- b) multa e quindi del pagamento di una (ingente) somma di denaro.
Le condotte possono integrare anche illecito amministrativo, il che significa che inizierà un procedimento davanti al Prefetto che può portare a:
- a) sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla;
- b) sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla;
- c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
- d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.
Integra un illecito amministrativo chi, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope o medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope.
La chiave di volta per parlare di illecito amministrativo e non di reato è quindi il concetto di “uso personale” che, si ripete, è comunque vietato.
Quando si configura l’uso personale ?
Purtroppo non esiste una definizione chiara e univoca e la legge dà solo dei criteri-giuda come la quantità della sostanza (inferiore o superiore ai limiti massimi di cui alle tabelle ministeriali), le modalità di presentazione della stessa e ogni altra circostanza significativa. Si tratta quindi di una valutazione molto difficile che non può essere condotta autonomamente perché possono intervenire molte variabili ed è facile ricadere in ipotesi di reato per detenzione o addirittura spaccio (si pensi che per questo basta una semplice “cessione”).
Quando le Forze dell’Ordine trovano un soggetto in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale segnalano il suo nominativo nelle banche dati delle Forze di Polizia, sequestrano la sostanza e svolgono un’accurata analisi presso i laboratori tecnici per stabilire quanto principio attivo è presente; poi trasmettono tutti gli atti al Prefetto competente. A questo punto il Prefetto convoca il soggetto segnalato per un colloquio e per determinare la sanzioni da irrogare e la loro durata (art. 75 co. 4). Il soggetto segnalato può anche essere invitato a seguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo o ad altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze (art. 75 co. 2). All’esito positivo di tale percorso il Prefetto adotta un provvedimento di revoca delle sanzioni (art. 75 co. 11). Il soggetto segnalato può chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti che lo riguardano (art. 75 co. 7).
Se i fatti che ricadono solo nell’illecito amministrativo sono di particolare tenuità, si tratta della prima volta e vi sono elementi per ritenere che il soggetto in futuro si asterrà dal commetterli nuovamente, tutto il procedimento si può concludere con il formale invito a non fare più uso delle sostanze stupefacenti avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno (art. 75 co. 14).