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Come gli OGM finiscono nel piatto e come scoprirlo

Alimenti OGM: normativa – Malo

Il diritto alimentare sta crescendo sempre più di importanza data la sempre maggiore attenzione alla salubrità degli alimenti ed una maggiore sensibilità dei consumatori.

In materia di OGM il quadro normativo è particolarmente complesso dal momento che entrano in gioco valutazioni non solo di tipo giuridico (procedimento, autorizzazione, vigilanza), ma anche di tipo bio-chimico e nutrizionale (possibile nocività, qualità nutrizionali), economiche (costo della materia prima) ed anche ideologiche (convenienza di modificare la tradizionale composizione genetica di un alimento).

Dal punto di vista normativo le fonti sono molteplici e di derivazione prevalentemente eurounitaria. La direttiva 2001/18/CE rappresenta la cornice normativa generale poiché introduce una regolamentazione per l’emissione nell’ambiente degli OGM qualunque ne sia il loro utilizzo e, quindi, a prescindere dalla loro destinazione al settore alimentare, a quello del vestiario o a quello delle costruzioni.

Il regolamento n. 1829/2003, invece, rappresenta la normativa ad hoc per il settore agro-alimentare e disciplina il rigoroso procedimento di autorizzazione di OGM per uso alimentare umano o animale (alimenti e mangimi).

La struttura normativa di tale Regolamento, come quello della Direttiva, si ispira al c.d. “approccio precauzionale” secondo il quale un “nuovo” prodotto può trovare ingresso nel nostro mercato, e così nelle nostre tavole, se e solo se risulta provato che non sia nocivo per la salute umana, animale ed ambientale. L’approccio precauzionale richiede una preventiva autorizzazione per l’immissione e commercializzazione di OGM, e il rispetto delle condizioni e restrizioni imposte nel relativo procedimento.

In altri ordinamenti, come ad esempio negli Stati Uniti, non opera il principio precauzionale ma vi è una presunzione di sicurezza del “nuovo” alimento per la quale il “nuovo” prodotto è commercializzato fintantoché non è provata la sua dannosità.

 

COME VENGONO AUTORIZZATI GLI OGM ALIMENTARI

L’autorizzazione all’immissione di OGM può essere accordata quando è dimostrato che (articolo 4 del Regolamento):

non ci sono effetti nocivi sulla salute umana, animale e ambientale;

– il consumatore non viene tratto in inganno;

non c’è differenza in peius sotto il profilo nutrizionale dagli alimenti tradizionali.

Il procedimento di autorizzazione coinvolge le Autorità nazionali ed eurounitarie secondo il principio “una porta, una chiave”: in particolare, l’Autorità Competente Nazionale (il Ministero della Salute), l’ESFA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), la Commissione Europea ed eventualmente il Consiglio e il Parlamento Europeo.

I prodotti autorizzati devono essere iscritti in un registro pubblico degli alimenti e mangimi geneticamente modificati.

Il Regolamento n. 1829/2003 prevede poi una speciale vigilanza post-autorizzazione in ossequio al principio del controllo della non nocività del prodotto.

Le autorizzazioni, inoltre, sono concesse per un periodo di 10 anni e devono poi essere rinnovate con una procedura analoga a quella di prima autorizzazione, sono eventualmente subordinate ad un programma di monitoraggio successivo alla commercializzazione e, inoltre, possono essere modificate, sospese o revocate.

La complessità del procedimento di autorizzazione degli alimenti OGM si giustifica con la necessità di assicurare un doppio binario scientifico-politico: da una parte si conduce una verifica rigorosamente scientifica, dall’altra si sottopone la decisione agli organi tecnico-politici rappresentanti degli interessi dei cittadini.

 

COME SCOPRIRE LA PRESENZA DI OGM NEGLI ALIMENTI

Le fonti normative di riferimento sono i Regolamenti n. 1829/2003 e n. 1830/2003, ai sensi dei quali gli alimenti OGM, gli alimenti che contengono OGM, e gli alimenti che sono prodotti a partire da OGM sono soggetti ad un regime speciale di etichettatura che impone l’esplicita e visibile dichiarazione della presenza di OGM nella lista degli ingredienti o sull’etichetta (se non c’è l’elenco degli ingredienti). Per gli alimenti sfusi l’indicazione della presenza degli OGM deve essere chiaramente esposta, dove è riposto l’alimento o vicino ad esso, e leggibile.

Esempi delle suddette diciture sono “questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati” o “questo prodotto contiene [nome dell’organismo] geneticamente modificato”.

In etichetta, inoltre, dovranno essere riportate le ulteriori informazioni eventualmente previste dall’autorizzazione (es. se un alimento è diverso dalla versione tradizionale oppure se può dare luogo a preoccupazioni di ordine etico o religioso).

Gli operatori del settore devono essere in grado di dimostrare alle Autorità competenti di avere preso tutte le misure appropriate per evitare la presenza accidentale di OGM.

Pertanto, per scoprire la presenza di OGM negli alimenti che mettiamo nel carrello occorre leggere con attenzione l’etichetta.

Domande frequenti