Diritti della personalità
L’ordinamento giuridico ritiene la persona non solo come soggetto titolare di diritti e doveri, ma anche come valore in sé.
Grazie all’entrata in vigore della Costituzione e delle dichiarazioni internazionali sui diritti umani fondamentali, ha preso vita il diritto alla personalità che si coniuga poi in vari singoli diritti:
- nome: il nome è un attributo proprio del soggetto, espressione delle sue qualità personali e quindi oggetto di un diritto fondamentale tutelato dagli artt. 6 e 7 del Codice Civile. Per la modifica del nome non è sufficiente la volontà dell’interessato: essa può avvenire solo in casi tassativi e con specifiche procedure.
- immagine: questo diritto consiste nella facoltà di impedire ai terzi l’utilizzo e la divulgazione del proprio ritratto senza il proprio consenso e al di fuori dei casi consentiti dalla legge. L’Autorità giudiziaria su istanza dell’interessato può disporre che cessi l’abuso e condannare chi di dovere al risarcimento dei danni (art. 10 del Codice Civile).
- onore e reputazione: sono la stima e la considerazione di cui gode un soggetto in una comunità. Questi diritti sono protetti a livello penale (artt. 584-595 Codice Penale) e con il risarcimento del danno (art. 2043 Codice Civile) che valuterà in concreto la persona coinvolta, l’attività svolta dalla stessa, l’ambiente in cui vive e la sensibilità sociale del momento.
- riservatezza e dati personali: sono il diritto a sottrarre la sfera privata della vita alle ingerenze altrui e il diritto di mantenere il controllo sulle proprie informazioni. Il trattamento dei propri dati è disciplinato dal codice privacy (D. lgs. 196/2003) che fornisce tutti i dettagli per un uso legittimo delle informazioni personali. L’intera materia è stata poi riformata dal Reg. europeo 16/679/UE che entrerà in vigore nel maggio 2018.