Buca sulla strada: risarcimento
Può capitare di subire un danno per un insidia presente sulla strada pubblica dovuta ad una cattiva manutenzione da parte della Pubblica Amministrazione (buche, scarsa illuminazione, ghiaccio, olio ecc.). Quando e come si può ottenere il risarcimento del danno?
Preliminarmente, va detto che la P.A. (Comune, Provincia, Stato) in quanto custode della rete stradale è responsabile dei danni arrecati da quest’ultima, salvo che provi il caso fortuito. Ciò significa che la P.A. per il semplice fatto di avere un potere dispositivo effettivo sulle strade (controllo, manutenzione e intervento) è tenuta a risarcire i danni. Essa potrà esimersi dalla responsabilità solo se dimostri che sia intervenuto un fattore causale estraneo del tutto eccezionale ed imprevedibile.
Nonostante l’applicazione di tale normativa di favore, il danneggiato è comunque gravato da un onere probatorio che avrà ad oggetto il verificarsi dell’evento dannoso e il nesso di causalità tra quest’ultimo e la strada: “la norma dell’art. 2051 c.c. non dispensa il danneggiato dall’onere di prova il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza anormale della particolare condizione, potenzialmente lesiva della cosa” (Cass. n. 26096/2013). È necessario, quindi, che il danneggiato dimostri la pericolosità della cosa in custodia: non basta la presenza di una buca sulla strada per aver diritto al risarcimento del danno, ma occorre dimostrare l’attitudine della cosa a produrre il danno in ragione di una sua intrinseca pericolosità (Cass. n. 1896/2015). Si parla nella prassi giudiziaria di “insidiosità” della res: non è sufficiente ad esempio dimostrare di essere caduti in prossimità e a causa di una buca, ma è necessario dimostrare la sua insidiosità.
Ciò introduce un giudizio oggettivo sulla visibilità dell’insidia e uno soggettivo sulla sua prevedibilità: se un difetto della strada è visibile e prevedibile allora l’utente ha il dovere evitarlo. Infatti, tornando all’esempio della buca, se questa era situata in una strada conosciuta dal danneggiato, non si può predicare la sua pericolosità dal momento che il soggetto, conoscendo il cattivo stato manutentivo della strada, avrebbe dovuto prevedere il pericolo e, conseguentemente, prestare maggiore attenzione. Quando “la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa” (Cass. n. 23584/2013 richiamata da Cass. n. 2692/2014). Ciò è espressione del principio di autoresponsabilità previsto dall’art. 1227 c.c. a norma del quale il danneggiante non può essere ritenuto responsabile per la parte di danno a lui non imputabile (perché dovuta al comportamento negligente del danneggiato).
Pertanto, colui che ha subito un danno per un difetto della strada pubblica per ottenere il risarcimento del danno dovrà dimostrare l’insidiosità della strada, e quindi la non visibilità e l’imprevedibilità dell’insidia, salvo ovviamente il caso fortuito dimostrato dall’Ente pubblico custode della strada.