Il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 intitolato “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in G.U. ed entrato in vigore lo stesso giorno, prevede all’art. 91 (Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici) l’inserimento nell’art. 6 della D.L. 23 febbraio 2020 conv. con mod. dalla L. 5 marzo 2020 n. 13, del comma 6-bis ove si prevede che: “Il rispetto delle misure di contenimento del presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.
I due articoli del codice civile richiamati (1218 e 1223) sono quelli che prevedono a carico del debitore (da intendersi come colui che deve eseguire una prestazione) l’obbligo di risarcire il danno (comprensivo di spese e mancato guadagno) al creditore (cioè a chi deve ricevere una prestazione) a meno che non provi che “l’inadempimento o il ritardo è stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”
Il legislatore ha così voluto chiarire che i casi di inadempimento o ritardo nell’esecuzione di una prestazione cagionati dal doveroso rispetto delle misure di contenimento previste dall’Autorità in questi mesi di coronavirus non comportano responsabilità a carico dell’inadempiente.
Occorre ovviamente che vi sia il provvedimento dell’Autorità (factum principis) che rende impossibile la prestazione e ciò a prescindere dalla condotta della parte obbligata.