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Coronavirus: cosa si rischia violando i divieti

L’epidemia di Coronavirus che sta flagellando l’Italia ha ora coinvolto anche la provincia di Vicenza. Per effetto del Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 tutto il territorio della Repubblica è diventato “zona protetta” includendo quindi anche la provincia di Vicenza e tutti i suoi Comuni.
L’art. 1 del DPCM 9 marzo 2020 sancisce che “allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale”. Ciò significa che sono estesi anche al territorio berico tutti i divieti previsti dalla normativa di emergenza.

In caso di mancato rispetto dei divieti previsti dai dpcm si possono configurare diversi reati:

1) Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità (art. 650 c.p.)
“Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro”.

L’inosservanza non è limitata ai soli provvedimenti che attengono alla giustizia penale, ma riguardano ogni provvedimento o ordine autorizzato da una norma giuridica perché il senso della norma è la tutela dell’interesse generale a che qualsiasi manifestazione di volontà dello Stato sia rispettata.
Questa norma è diretta a soddisfare l’interesse della Pubblica Amministrazione ad ottenere dal privato cittadino una certa prestazione o un certo comportamento previsto per ragioni di sicurezza, ordine pubblico o igiene.

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Rimborsi fatturazione a 28 giorni

1. Telefono cellulare: i servizi in abbonamento

Il telefono cellulare è entrato nelle nostre vite ormai da molti anni divenendo uno strumento indispensabile per comunicare e per relazionarci con le altre persone. Utilizziamo il cellulare per chiamare familiari e parenti, per organizzarci con gli amici e per condurre la nostra attività lavorativa.

Rimborsi fatturazione 28 giorni

Ognuno di noi ha stipulato un contratto con una compagnia telefonica per poter usufruire dei servizi di telefonia: dapprima la linea telefonica e poi la rete internet.

Agli albori, i servizi per l’utilizzo del cellulare erano a pagamento secondo uno schema “paghi per quel che usi” e quindi si pagava la telefonata in base alla sua durata, si pagava il messaggio un tot ad invio e anche il servizio internet era addebitato a secondo del tempo della connessione. Negli ultimi tempi, invece, le imprese telefoniche forniscono tali servizi in abbonamento richiedendo il pagamento di un canone mensile onnicomprensivo. Si paga quindi un tot al mese per avere a disposizione tutti i servizi telefonici secondo pacchetti prestabiliti.

2. Fatturazione a 28 giorni

Nel corso degli anni, tuttavia, alcune compagnie telefoniche italiane hanno introdotto l’addebito del canone per i servizi di telefonia non ogni 30 giorni, bensì ogni 28 giorni. Si tratta della pratica della c.d. fatturazione a 28 giorni che ha consentito alle compagnie di aumentare i ricavi perché in tal modo ogni anno riuscivano ad addebitare un canone in più agli utenti visto che con le 52 settimane in un anno i rinnovi passavano da 12 a 13.

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USURARIETÀ DEGLI INTERESSI DI MORA NEL CONTRATTO DI LEASING

Interessi di mora e leasing

Nota a sentenza del Tribunale Ordinario di Vicenza n. 1730 del 26 Luglio 2019

“L’applicazione dell’art. 1815 c.c., comma 2, agli interessi moratori usurari non sembra sostenibile, atteso che la norma si riferisce solo agli interessi corrispettivi, e considerando che la causa degli uni e degli altri è pur sempre diversa: il che rende ragionevole, in presenza di interessi convenzionali moratori usurari, di fronte alla nullità della clausola, attribuire secondo le norme generali al danneggiato gli interessi al tasso legale” (Cass. ord. Sez. III 30/10/2018 n. 27442).

Questo è il principio richiamato dal Tribunale di Vicenza con la sentenza n. 1730 del 26 luglio 2019.

La pronuncia è stata emessa nel giudizio di primo grado instaurato da una società utilizzatrice contro una società di leasing per l’asserita usurarietà degli interessi di mora.

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Domande frequenti