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Coronavirus: cosa si rischia violando i divieti

L’epidemia di Coronavirus che sta flagellando l’Italia ha ora coinvolto anche la provincia di Vicenza. Per effetto del Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 tutto il territorio della Repubblica è diventato “zona protetta” includendo quindi anche la provincia di Vicenza e tutti i suoi Comuni.
L’art. 1 del DPCM 9 marzo 2020 sancisce che “allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale”. Ciò significa che sono estesi anche al territorio berico tutti i divieti previsti dalla normativa di emergenza.

In caso di mancato rispetto dei divieti previsti dai dpcm si possono configurare diversi reati:

1) Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità (art. 650 c.p.)
“Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro”.

L’inosservanza non è limitata ai soli provvedimenti che attengono alla giustizia penale, ma riguardano ogni provvedimento o ordine autorizzato da una norma giuridica perché il senso della norma è la tutela dell’interesse generale a che qualsiasi manifestazione di volontà dello Stato sia rispettata.
Questa norma è diretta a soddisfare l’interesse della Pubblica Amministrazione ad ottenere dal privato cittadino una certa prestazione o un certo comportamento previsto per ragioni di sicurezza, ordine pubblico o igiene.

2) Epidemia (art. 438 c.p.)
“Chiunque cagiona un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l’ergastolo.
Se dal fatto deriva la morte di più persone, si applica la pena di morte [sostituita ora con l’ergastolo]”.

Si tratta di un reato gravissimo che ricorre solo quando un soggetto abbia volontariamente (e quindi con dolo) causato l’epidemia diffondendo germi patogeni.
Per epidemia si intende la manifestazione collettiva di una malattia infettiva umana che si diffonde rapidamente in uno stesso contesto di tempo in un dato territorio colpendo un rilevante numero di persone.

3) “Epidemia colposa” (art. 452 c.p.)
“Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 [e quindi l’epidemia] e 439 è punito:
1) con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte;
2) con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l’ergastolo;
3) con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l’articolo 439 stabilisce la pena della reclusione.
Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto”.

Il reato si configura quando l’epidemia è determinata da un comportamento negligente, imprudente ed imperito del soggetto.

4) Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.)
“Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi”.

Il reato si configura quando si dichiara il falso in un atto notorio se l’autocertificazione viene consegnata a un pubblico ufficiale.
L’autocertificazione è falsa quando viene attestato falsamente in una certificazione sostitutiva di certificazioni o di atto di notorietà un fatto di cui bisognava provare la veridicità.
Pertanto, in caso di falsità dell’autocertificazione che serve per circolare nella “zona protetta” può configurarsi tale reato. In merito va evidenziato che le Autorità possono chiedere prove della veridicità dell’autocertificazione ed effettuare controlli successivi.

Infine, va ricordato che il rispetto dei divieti e delle regole imposte dallo Stato in questo momento molto grave per il Paese dovrebbe venire dal senso civico più che essere indotto dalla paura di conseguenze penali.
Durante questa emergenza è necessario seguire il principio di solidarietà che ci deve legare tutti ed è espresso anche dalla Costituzione all’articolo 2 che richiede ai soggetti “l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà […] sociale” a difesa delle fasce più deboli della società e in generale dell’intera collettività.
Insieme possiamo uscire da questa emergenza: we can do it!

Link:  Dpcm 8 marzo 2020 https://www.slideshare.net/Palazzo_Chigi/coronavirus-firmato-il-dpcm-8-marzo-2020

Modulo autocertificazione: https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/modulo_autodichiarazione_10.3.2020.pdf

 

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