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USURARIETÀ DEGLI INTERESSI DI MORA NEL CONTRATTO DI LEASING

Interessi di mora e leasing

Nota a sentenza del Tribunale Ordinario di Vicenza n. 1730 del 26 Luglio 2019

“L’applicazione dell’art. 1815 c.c., comma 2, agli interessi moratori usurari non sembra sostenibile, atteso che la norma si riferisce solo agli interessi corrispettivi, e considerando che la causa degli uni e degli altri è pur sempre diversa: il che rende ragionevole, in presenza di interessi convenzionali moratori usurari, di fronte alla nullità della clausola, attribuire secondo le norme generali al danneggiato gli interessi al tasso legale” (Cass. ord. Sez. III 30/10/2018 n. 27442).

Questo è il principio richiamato dal Tribunale di Vicenza con la sentenza n. 1730 del 26 luglio 2019.

La pronuncia è stata emessa nel giudizio di primo grado instaurato da una società utilizzatrice contro una società di leasing per l’asserita usurarietà degli interessi di mora.

La società attrice con atto di citazione lamentava lo sforamento del tasso soglia da parte degli interessi moratori e chiedeva in particolare che fosse accertata e dichiarata la nullità della clausola relativa ai tassi d’interesse moratori ex art. 1815 co. 2 cc e la condanna della società convenuta alla restituzione di tutte le somme percepite a titolo di interessi ed accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla società attrice a titolo di interessi in dipendenza del contratto di leasing.

La vicenda riguarda un contratto di leasing avente ad oggetto la locazione finanziaria di alcuni macchinari. Il contratto prevedeva a carico della società utilizzatrice un corrispettivo da versarsi in canoni mensili con previsione a favore dell’utilizzatrice del diritto di riscatto del bene al termine del contratto. La società utilizzatrice provvedeva regolarmente al pagamento dei canoni e riscattava il bene al termine del rapporto contrattuale senza mai corrispondere alcunché a titolo di interessi di mora.

Il Tribunale affrontando la questione afferma preliminarmente di condividere l’impostazione per cui “per l’accertamento dell’eventuale superamento dei tassi soglia nella pattuizione dei tassi d’interesse va applicata la modalità di calcolo del TEG come stabilita dalla Banca d’Italia”. Richiamando altre pronunce dello stesso Tribunale e del Tribunale di Milano (sentenza del 23 dicembre 2014) viene osservato che la formula del calcolo del TEG così come indicata da Banca d’Italia è l’unica che rappresenta un metodo corretto. Il computo del TEG infatti richiede l’esercizio di discrezionalità tecnica e l’eventuale superamento del tasso soglia deve essere ancorato ad un metodo unico ed a dati omogenei altrimenti si approderebbe ad una situazione “in contrasto con la ratio stessa del meccanismo del c.d. tasso soglia che dovrebbe porsi quale semplice ed incontestabile metodo di raffronto”.

Il Giudice afferma poi che nel vaglio di usurarietà degli interessi non è possibile procedere alla sommatoria aritmetica del tasso degli interessi corrispettivi con quello degli interessi moratori “trattandosi di valori ed istituti ontologicamente irriducibili, eterogenei per finalità e quindi per incidenza sul regolamento contrattuale stabilito dalle parti” rappresentando una soluzione metodologicamente e giuridicamente scorretta.

Quanto alla determinazione del tasso soglia per gli interessi moratori, i quali sono l’unico oggetto di vaglio richiesto nella vicenda processuale, il Giudice del Tribunale di Vicenza non accoglie la tesi della sommatoria del TEGM con la maggiorazione di 2,1 punti percentuali risultante dall’indagine statistica della Banca d’Italia: “tutte tali tesi alternative scontano il limite non solo di essere disancorate dai parametri dettati dalla Banca d’Italia, ma soprattutto di secondare operazioni non semplicemente interpretative bensì creative del diritto positivo”. Allo stesso tempo il Tribunale (rifacendosi a Tribunale di Milano sentenza n. 956/2019) riconosce l’esigenza di un tasso soglia parametrato agli interessi moratori: poiché il TEGM è determinato solo con riferimento ai tassi d’interessi corrispettivi non può essere utilizzato pena l’assenza “di qualsiasi attendibilità scientifica e logica, prima ancora che giuridica, in quanto si finirebbe per raffrontare fra di loro valori disomogenei”. Di conseguenza, “fino a quando non si procederà alla rilevazione di TEGM specifico per gli interessi di mora, non potrà procedersi alla valutazione dell’usura c.d. oggettiva o presunta”.

Al termine dell’iter argomentativo il Giudice richiama l’ordinanza n. 27442 del 30 ottobre 2018 della Corte di Cassazione osservando che la relativa massima è solo apparentemente favorevole all’attrice, infatti viene evidenziato che “l’applicazione dell’art. 1815 c.c., comma 2, agli interessi moratori usurari non sembra sostenibile, atteso che la norma si riferisce solo agli interessi corrispettivi, e considerando che la causa degli uni e degli altri è pur sempre diversa: il che rende ragionevole, in presenza di interessi convenzionali moratori usurari, di fronte alla nullità della clausola, attribuire secondo le norme generali al danneggiato gli interessi al tasso legale”.

In conclusione, il Giudice accerta che nessun interesse di mora fu mai corrisposto dalla società attrice e che a fronte della eventuale nullità della clausola “si sarebbe semmai inverata l’esigenza di ricalcolare […] il minor ammontare degli interessi legali”.

 

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