Antitrust sanziona Lyoness: pratica commerciale ingannevole
Può essere capitato anche a voi che un vostro amico o conoscente vi abbia proposto di entrare nella rete commerciale di Lyoness: un sistema di cashback capace di darvi ritorni economici significativi.
Il cashback (letteralmente “contante indietro”) consiste nel guadagno (generalmente sotto forma di sconto) che gli utenti registrati possono ottenere sul valore dei loro acquisti. Ad es. applicando il cashback del 2% su un acquisto di 100€, il sistema assicura un ritorno di 2€ e quindi sostanzialmente uno sconto del 2%.
Il sistema di cashback di Lyoness è basato su una card che viene consegnata gratuitamente agli utenti registrati che permette di accumulare Shopping Points il cui valore è pari a 1€ cadauno. Ogni utente guadagna Shopping Points sia sugli acquisti da lui effettuati sia sugli acquisti fatti dai suoi conoscenti che ha convinto ad entrare nel sistema, per questi infatti guadagna una percentuale di cashback dello 0,5% sui loro acquisti.
“Il sistema di promozione, utilizzando il pretesto del descritto vantaggio degli acquisti con cashback, si sostanzia in realtà nel reclutamento di un numero elevato di consumatori ai quali viene richiesto, dopo aver assunto la veste di incaricato alle vendite, di pagare una fee di ingresso particolarmente elevata per accedere al primo livello commissionale (pari a 2.400,00 euro) e iniziare la “carriera” come Lyconet Premium Marketer” (comunicato stampa AGCM).
Addirittura ad un evento di reclutamento organizzato dai promoter di Lyoness viene detto che in sostanza “le carte fedeltà sono una copertura” (Provvedimento AGCM pag. 13).
L’AGCM ha accertato che l’attività generata effettivamente dal cashback corrisponde solo ad 1/6 dei ricavi generati dal Sistema, mentre la maggior parte degli introiti è costituita dalle tasse di ingresso dei nuovi “addetti”.
Sono anche altre le problematiche individuate dall’Autorità in quanto è stato appurato che i siti istituzionali di Lyoness (www.lyoness.com/it e www.lyconet.com/it) non descrivono adeguatamente le principali ed effettive modalità di funzionamento del sistema e non sono presenti neppure le altre essenziali informazioni richieste nelle vendite a distanza, quali le modalità di trattamento dei reclami, le informazioni sul diritto di recesso in caso di acquisto di Discount Voucher e Cloud, l’indicazione della possibilità di servirsi di un meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso cui il professionista è soggetto e le condizioni per avervi accesso. Non risulta presente, infine, il riferimento al foro competente in caso di controversie giudiziarie che coinvolgano consumatori.
Il Codice del Consumo, all’articolo 23, comma 1, lettera p), qualifica come scorretta ex se la pratica consistente nell’avviare, gestire o promuovere “un sistema di promozione a carattere piramidale nel quale il consumatore fornisce un contributo in cambio della possibilità di ricevere un corrispettivo derivante principalmente dall’entrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti”. Inoltre, con la legge n. 173 del 2005, “Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendite piramidali”, il legislatore ha anche inteso disciplinare il fenomeno delle vendite multilivello, forme di vendita diretta a domicilio, fattispecie considerata a tutti gli effetti lecita, da distinguere da tutte quelle “strutture di vendita nelle quali l’incentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente o attraverso altri componenti la struttura” [Art. 5, comma 1], che sono invece oggetto di divieto assoluto (Provvedimento AGCM pag. 26).
L’AGCM, quindi, ritiene che il sistema presentato da Lyoness presenta gli elementi costitutivi delle vendite a carattere piramidale considerate dal Codice del Consumo pratiche commerciali in ogni caso ingannevoli e ha condannato Lyoness Italia srl al pagamento di una sanzione amministrativa di più di 3 milioni di euro.
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