Danno da vacanza rovinata
Il danno da vacanza rovinata consiste nel disagio emotivo, nello stress e nel turbamento psicologico derivanti dagli inadempimenti agli obblighi contrattuali assunti dall’organizzatore del pacchetto turistico.
L’art. 47 del D. Lgs. n. 79/2011 (cd. Codice del Turismo) prevede che “nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”.
Tale tipo di danno ha natura non patrimoniale e si distingue dal danno patrimoniale, che è costituito invece nella mera perdita economica (es. il valore economico del bagaglio perduto).
Sulla base del citato art. 47, alla richiesta di risoluzione del contratto potrà essere affiancata quella di risarcimento del danno connesso alla durata della vacanza, al tempo inutilmente trascorso e, in particolare, all’irripetibilità dell’occasione perduta (Trib. Milano Sez. XI, 25/02/2016).
Il risarcimento, in particolare, ha ad oggetto tutti i disagi subiti nel corso del viaggio e riconducibili all’inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto del pacchetto turistico sottoscritto da parte dell’operatore turistico. Deve trattarsi di un inadempimento che si deve qualificare grave, cioè di non scarsa importanza secondo la nozione di cui all’art. 1455 del Codice Civile.
In merito, la Corte di Cassazione ha puntualizzato che “il danno non patrimoniale da vacanza rovinata richiede la verifica della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio patito dall’istante, al fine di accertarne la compatibilità col principio di tolleranza delle lesioni minime […] e si traduce in un’operazione di bilanciamento demandata al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale, dalla constatazione della violazione della norma di legge che contempla il diritto oggetto di lesione, attribuisce rilievo solo a quelle condotte che offendono in modo sensibile la portata effettiva dello stesso” (Cass. civ. Sez. III, 14/07/2015, n. 14662).
Per quanto riguarda l’onere della prova, è necessario dimostrare il contratto di viaggio, il grave inadempimento (allegando le circostanze ad es. con fotografie dei luoghi) e il danno.
Per quanto riguarda la prova del danno questa si ritiene desumibile dalla dimostrazione dell’inadempimento del contratto di pacchetto turistico, ove la mancata realizzazione della “finalità turistica” e dello scopo vacanziero comporta necessariamente il disagio psicofisico che costituisce appunto il danno da vacanza rovinata (Cass. civ. Sez. III, 11/05/2012, n. 7256).
Pertanto, “la raggiunta prova dell’inadempimento esaurisce in sé la prova anche del verificarsi del danno, atteso che gli stati psichici interiori dell’attore, per un verso, non possono formare oggetto di prova diretta e, per altro verso, sono desumibili dalla mancata realizzazione della ‘finalità turistica’ (che qualifica il contratto) e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle diverse attività e dei diversi servizi, in ragione della loro essenzialità alla realizzazione dello scopo vacanziero” (Tribunale Milano, Sez. XI, 15/05/2014, n. 5036).
Per quanto riguarda la liquidazione del danno, i parametri cui guardare sono il tempo di vacanza inutilmente trascorso e l’irripetibilità dell’occasione perduta. È ammessa anche la liquidazione equitativa dei danni (art. 1226 c.c.) devoluta al prudente apprezzamento del giudice di merito, sia quando la determinazione del relativo ammontare sia impossibile sia quando la stessa si presenti particolarmente difficoltosa in relazione alla peculiarità del caso concreto.
Tra i casi già sottoposti al vaglio dei giudici ci sono: sistemazione in una struttura alberghiera di livello qualitativo inferiore rispetto a quella prenotata all’atto dell’acquisto; smarrimento del bagaglio da parte del vettore aereo durante il viaggio di nozze; scarse condizioni igieniche della struttura alberghiera che hanno causato una patologia; rapina di un orologio d’oro con lesioni personali all’interno di un villaggio turistico durante un periodo di vacanza organizzato; mare inquinato e spiaggia sporca; vacanza non goduta per annullamento del volo.
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